GLI ORGANI COLLEGIALI
Regolamento d’Istituto in materia di Organi Collegiali
In ottemperanza alla normativa vigente in materia di Organi Collegiali nella scuola paritaria, con particolare riferimento al D.L. 16 aprile 1994 n. 297, alla Legge 10 marzo 2000, n. 62 e alla C.M. del 18 marzo 2003, n. 31, il Legale Rappresentante dell’Ente Gestore dell’Istituto Scolastico, sentiti i Coordinatori didattici di ogni singolo livello scolastico, al fine di garantire la partecipazione democratica delle varie componenti la Comunità scolastica – corpo docente e non docente, famiglie e alunni – alle scelte educative, amministrative e gestionali della scuola e per favorire il processo di attuazione e sviluppo del Progetto Educativo predisposto dall’Ente Gestore e condiviso dalle famiglie, delibera il seguente Regolamento per gli Organi Collegiali operanti nei singoli gradi e nell’intero plesso scolastico, stabilendone modalità di costituzione e procedure di funzionamento.
Che cosa sono
Gli Organi Collegiali sono organismi tesi a garantire la partecipazione democratica di ogni componente la comunità educante alla vita della scuola a livello di classe, sezione, scuola, plesso e ad un livello territoriale più ampio.
Finalità
Il processo educativo nella scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente e si arricchisce in virtù dello scambio con l’intera comunità che attorno alla scuola vive e lavora. In questo senso la partecipazione al progetto scolastico da parte dei genitori è un contributo fondamentale. Gli Organi Collegiali della scuola, che, escluso il Collegio docenti, prevedono sempre la rappresentanza dei genitori, sono tra gli strumenti che possono garantire sia il libero confronto tra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e territorio in un contatto significativo con le dinamiche sociali. Tutti gli Organi Collegiali della scuola si riuniscono in orari non coincidenti con quello delle lezioni.
COSTITUZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI
Pertanto, l’Ente gestore per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le componenti la vita della scuola, secondo lo spirito del Progetto Educativo e in ottemperanza alle norme legislative, con particolare riferimento alla legge 62/2000, istituisce i seguenti organi di partecipazione collegiale, regolandone l’attività.
Rispetto delle finalità istituzionali
Riconoscendo le specifiche finalità educative dell’istituzione scolastica, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con le finalità espresse nel Progetto Educativo, promulgato dall’Ente Gestore, al quale è demandato in ogni momento il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.
SCUOLA DELL’INFANZIA
CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di istituto della scuola dell’infanzia è composto da n. 2 rappresentanti dei docenti della scuola dell’infanzia, da n. 1 rappresentante del personale non docente, da n. 4 rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia oltre che dal Coordinatore della scuola dell’infanzia e dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore.
I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente la scuola dell’infanzia, ivi compreso il personale di segreteria, i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Un eventuale incaricato del Legale rappresentante dell’Ente gestore sarà munito di delega.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di istituto è presieduto dal Coordinatore didattico e, in sua assenza, dall’insegnante più anziano.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
I consigli di istituto durano in carica un anno scolastico. Coloro che nel corso dell’anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
La data delle elezioni è stabilita dal Legale rappresentante dell’Ente – che ne darà comunicazione con congruo anticipo – entro e non oltre due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell’apertura dei seggi. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all’interno della scuola.
Assumono le funzioni di scrutatori, n. 2 genitori. Il Presidente del seggio è nominato dall’Ente Gestore.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il consiglio di istituto:
elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell’Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
provvede la partecipazione dell’istituto alle attività culturali, sportive e ricreative; promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
esprime pareri circa l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto; partecipa, con proprio parere, all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
COLLEGIO dei DOCENTI COMPOSIZIONE E RIUNIONI
Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola dell’infanzia ed è presieduto dal Coordinatore didattico.
Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Coordinatore che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al mese. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Competenze
Il Collegio dei docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico della scuola.
In particolare:
elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Istituto e di Plesso;
cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
formula proposte per la formazione e la composizione delle sezioni, per la formulazione dell’orario delle attività didattiche e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche,
tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e di plesso e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
propone iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto e di plesso, con votazione segreta; esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile intervento, i casi di difficoltà o di irregolare comportamento dei bambini, su iniziativa dei docenti della rispettiva sezione e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.
Nell’adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell’Ente gestore, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di istituto e plesso.
SCUOLA PRIMARIA
CONSIGLIO DI CLASSE
- COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe (compresi eventuali insegnanti di sostegno) e, quando allargato alla componente dei genitori, da n. 2 rappresentanti dei genitori.
possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella classe con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno;
le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni;
le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dall’insegnante ad un membro del consiglio stesso;
il consiglio di classe dura in carica un anno scolastico;
le elezioni dei rappresentanti dei genitori avvengono durante l’assemblea di classe convocata nel mese di ottobre; apposito verbale verrà redatto e sottoscritto dall’insegnante e dal segretario.
- PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di classe esercita la propria funzione in ordine all’azione educativa e didattica della classe. In particolare:
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per
verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
esprime pareri per l’adozione dei libri di testo;
propone iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
CONSIGLIO DI ISTITUTO
- COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di istituto è composto da n. 2 rappresentanti dei docenti della scuola primaria, da n. 1 rappresentante del personale non docente, da n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni classe oltre che dal Coordinatore della scuola primaria e dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore.
I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente la scuola primaria, ivi compreso il personale di segreteria, i rappresentanti dei genitori sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Un eventuale incaricato del Legale rappresentante dell’Ente gestore sarà munito di delega.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di istituto è presieduto dal Coordinatore didattico e, in sua assenza, dall’insegnante più anziano.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
I consigli di istituto durano in carica un anno scolastico. Coloro che nel corso dell’anno perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
La data delle elezioni è stabilita dal Legale rappresentante dell’Ente – che ne darà comunicazione con congruo anticipo – entro e non oltre due mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità prima dell’apertura dei seggi. Il seggio sarà allestito in un luogo ritenuto idoneo all’interno della scuola.
Assumono le funzioni di scrutatori, n. 2 genitori. Il Presidente del seggio è nominato dall’Ente Gestore.
- PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il consiglio di istituto:
elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali
del progetto educativo;
elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
fatte salve le competenze del Collegio dei docenti nonché dell’Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
provvede alla partecipazione della scuola alle attività culturali, sportive e ricreative; promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
esprime pareri circa l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’Istituto; partecipa, con proprio parere, all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
COLLEGIO dei DOCENTI
- Composizione e riunioni
Il Collegio dei docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola ed è presieduto dal Coordinatore didattico.
Esercita le funzioni di segretario un docente, designato dal Coordinatore che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il coordinatore ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al mese. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
b. Competenze
Il Collegio dei docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico della scuola.
In particolare:
elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di istituto e di plesso;
cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
formula proposte per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di istituto e di plesso e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i pareri dei consigli di classe;
adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
propone iniziative di aggiornamento dei docenti della scuola;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’istituto e di plesso, con votazione segreta; esamina, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe e sentiti gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psicopedagogici e di orientamento.
Nell’adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell’Ente gestore, il Collegio dei docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe, istituto e plesso.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe (compresi eventuali insegnanti di sostegno) e, quando allargato alla componente dei genitori, da n. 2 rappresentanti dei genitori.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di classe è presieduto dall’insegnante coordinatore della classe nominato dal Preside.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il consiglio di classe dura in carica un anno scolastico. E’ allargato alla componente genitori almeno 2 volte l’anno.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avvengono durante l’assemblea di classe convocata nel mese di ottobre per alzata di mano o se richiesto a scrutinio segreto. Il coordinatore e il segretario provvedono a sottoscrivere verbale delle elezioni.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di classe esercita la propria funzione in ordine all’azione educativa e didattica della classe.
In particolare:
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
esprime pareri per l’adozione dei libri di testo;
propone iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica.
CONSIGLIO DI INTERCLASSE (o di ISTITUTO) SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di interclasse della scuola secondaria di primo grado (o consiglio di istituto di scuola) è composto da tutti i docenti della scuola secondaria di primo grado (compresi eventuali insegnanti di sostegno) da n. 1 rappresentanti dei genitori per ogni classe, da n.1 rappresentante del personale non docente, dal Preside, da n. 1 Rappresentante dell’Ente Gestore, da n.1 rappresentante la Comunità Religiosa.
I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente la scuola materna, ivi compreso il personale di segreteria, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. I Rappresentanti dell’Ente gestore e della Comunità religiosa saranno muniti rispettivamente di delega del Legale Rappresentante e di delega della Superiora di Comunità.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di istituto è presieduto dal Preside e, in sua assenza, dal vicepreside.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
I consigli di istituto durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
La data delle elezioni è stabilita dal Legale Rappresentante dell’Ente, entro e non oltre 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, che ne darà comunicazione con congruo anticipo.
I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità almeno 24 ore prima dell’apertura dei seggi.
Il seggio sarà allestito presso la segreteria della scuola o in altro luogo ritenuto idoneo, sempre all’interno della scuola.
Assumono le funzioni di scrutatori, n. 1 genitore e n. 1 dipendente della scuola. Il Presidente del seggio è nominato dall’Ente Gestore.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il consiglio di interclasse della scuola secondaria di primo grado:
elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
fatte salve le competenze del collegio dei docenti nonché dell’Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
provvede alla partecipazione dell’istituto alle attività culturali, sportive e ricreative; promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
esprime pareri circa l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto;
- partecipa, con proprio parere, all’elaborazione del Piano dell’offerta
COLLEGIO dei DOCENTI di scuola secondaria di primo grado
- Composizione e riunioni
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola secondaria di primo grado ed è coordinato dal Preside.
Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Preside che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Competenze
Il Collegio dei Docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare:
elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal Consiglio di Plesso;
cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso
esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e delle sezioni, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di intersezione e di plesso e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
provvede all’adozione dei libri di testo;
adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
propone iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e di plesso, con votazione segreta;
Nell’adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell’Ente gestore, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e di Plesso.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
CONSIGLIO DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe (compresi eventuali insegnanti di sostegno) e, quando allargato alla componente dei genitori e degli studenti, da n. 2 rappresentanti dei genitori e da n. 2 studenti.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di classe è presieduto dall’insegnante coordinatore della classe nominato dal Preside.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il consiglio di classe dura in carica un anno scolastico. E’ allargato alla componente genitori almeno 2 volte l’anno.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avvengono durante l’assemblea di classe convocata nel mese di ottobre per alzata di mano o se richiesto a scrutinio segreto. Il coordinatore e il segretario provvedono a sottoscrivere verbale delle elezioni.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il Consiglio di classe esercita la propria funzione in ordine all’azione educativa e didattica della classe.
In particolare:
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
esprime pareri per l’adozione dei libri di testo;
propone iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica.
CONSIGLIO DI INTERCLASSE (o di ISTITUTO) SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di interclasse della scuola secondariasecondaria di secondo grado (o consiglio di istituto di scuola) è composto da tutti i docenti della scuola secondaria di secondo grado (compresi eventuali insegnanti di sostegno) da n. 2 rappresentanti degli studenti, da
- 1 rappresentanti dei genitori per ogni classe, da n.1 rappresentante del personale non docente, dal Preside, da n. 1 Rappresentante dell’Ente Gestore, da n.1 rappresentante la Comunità Religiosa.
I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente la scuola materna, ivi compreso il personale di segreteria, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. I Rappresentanti dell’Ente gestore e della Comunità religiosa saranno muniti rispettivamente di delega del Legale Rappresentante e di delega della Superiora di Comunità.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di istituto, a titolo consultivo, gli specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico, psico-pedagogici e di orientamento o quant’altro fosse ritenuto opportuno.
Il consiglio di istituto è presieduto dal Preside e, in sua assenza, dal vicepreside.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
I consigli di istituto durano in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
La data delle elezioni è stabilita dal Legale Rappresentante dell’Ente, entro e non oltre 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico, che ne darà comunicazione con congruo anticipo.
I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità almeno 24 ore prima dell’apertura dei seggi.
Il seggio sarà allestito presso la segreteria della scuola o in altro luogo ritenuto idoneo, sempre all’interno della scuola.
Assumono le funzioni di scrutatori, n. 1 genitore e n. 1 dipendente della scuola. Il Presidente del seggio è nominato dall’Ente Gestore.
PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il consiglio di interclasse della scuola secondaria di secondo grado:
elabora indirizzi generali per le attività della scuola sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
fatte salve le competenze del collegio dei docenti nonché dell’Ente gestore della scuola, il consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
provvede alla partecipazione dell’istituto alle attività culturali, sportive e ricreative; promuove contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze nonché di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 – reti di scuole);
esprime pareri circa l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto;
- partecipa, con proprio parere, all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
COLLEGIO dei DOCENTI di scuola secondaria di secondo grado Composizione e riunioni
Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nella scuola secondaria di secondo grado ed è coordinato dal Preside.
Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Preside che redige il verbale di ogni riunione.
Il Collegio dei Docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Preside ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno due volte al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Competenze
Il Collegio dei Docenti esercita la propria azione in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. In particolare:
elabora il Piano dell’Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal
Consiglio di Plesso;
cura la programmazione dell’azione educativa anche al fine di adeguare, nell’ambito degli ordinamenti della scuola stabiliti dalle norme, i percorsi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita la propria azione nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
formula proposte per la formazione e la composizione delle classi e delle sezioni, per la formulazione dell’orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di intersezione e di plesso e della normativa vigente sull’autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
valuta periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica per verificarne l’efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell’attività educativa;
provvede all’adozione dei libri di testo;
adotta e promuove iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull’autonomia scolastica;
propone iniziative di aggiornamento dei docenti dell’istituto;
elegge i suoi rappresentanti nel Consiglio d’Istituto e di plesso, con votazione segreta;
Nell’adottare le proprie deliberazioni, in conformità con il Progetto Educativo e con le disposizioni dell’Ente gestore, il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Classe e di Plesso.
ASSEMBLEE STUDENTESCHE (solo per la scuola secondaria)
Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Le Assemblee degli studenti possono essere di Classe o d’Istituto.
Le Assemblee si svolgono nei locali dell’Istituto, in orario non coincidenti con quello delle lezioni. Le assemblee possono svolgersi anche in orario scolastico, previa autorizzazione del preside, da richiedersi almeno 7 giorni prima con esplicita indicazione dell’ordine del giorno, nei limiti di 2 ore mensili per assemblee di classe per ciascuna classe, e di 4 ore mensili per assemblee d’istituto. La data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Preside..
L’Assemblea di Classe è convocata su richiesta dei rappresentanti di classe o del 50% degli alunni della classe.
L’Assemblea d’Istituto è convocata su richiesta del 30% degli studenti o da tutti i rappresentanti di classe o dai rappresentanti d’Istituto.
L’Assemblea di Classe è presieduta da uno dei rappresentanti di classe. L’Assemblea d’Istituto è presieduta da uno dei rappresentanti in Consiglio d’Istituto, affiancato da un Segretario, scelto dal Presidente.
All’Assemblea di Classe possono essere invitati a partecipare il Preside, gli
insegnanti della Classe, un delegato dell’Ente gestore e un delegato della Comunità religiosa. All’Assemblea d’Istituto possono partecipare come uditori il Preside, gli insegnanti dell’Istituto, un delegato dell’Ente gestore e un delegato della Comunità religiosa.
Possono aver luogo anche, su convocazione del Preside o dell’Ente gestore, assemblee degli studenti di una Classe e dell’Istituto, con l’eventuale partecipazione dei docenti e degli studenti, per l’esame di problemi riguardanti o specifiche classi o l’andamento generale didattico e formativo dell’Istituto.
CONSIGLIO DI PLESSO
- COMPOSIZIONE E DURATA
Il consiglio di Plesso esercita le proprie competenze sui diversi ordini di scuola presenti in un medesimo plesso scolastico. E’ composto da 2 docenti di scuola dell’infanzia, 2 docenti della scuola primaria, 1 docenti della scuola sec., 2 genitori di scuola dell’infanzia, 3 genitori di scuola primaria, 2 genitori della scuola sec. di I grado, 1 rappresentante del personale non docente oltre che dal Coordinatore didattico della scuola dell’infanzia, dal Coordinatore didattico della scuola primaria, dal Coordinatore della scuola sec., dal Legale rappresentante dell’Ente Gestore, dal Direttore dell’Istituto, dalla Madre Superiora della Comunità Religiosa (ove presente).
I rappresentanti del personale non docente sono eletti dal personale non docente afferente l’intero plesso, ivi compreso il personale di segreteria, quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci. Un eventuale incaricato dell’Ente gestore o della madre Superiora sarà munito di delega.
Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di Plesso, a titolo consultivo, gli specialisti o tecnici idoneamente identificati per particolari problematiche. Il consiglio di Plesso è presieduto dal Legale rappresentante dell’Ente gestore e, in sua assenza, da un suo delegato.
Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l’orario di lezione.
Le funzioni di segretario del consiglio sono affidate dal presidente ad un membro del consiglio stesso.
Il consiglio di Plesso dura in carica tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. In assenza di candidati non eletti, si procede a nuove votazioni per la sola componente non rappresentata.
La data delle elezioni è stabilita dal Legale Rappresentante dell’Ente – che ne darà comunicazione con congruo anticipo – entro e non oltre 3 mesi dall’inizio dell’anno scolastico.
I candidati dovranno comunicare la propria disponibilità almeno 24 ore prima dell’apertura dei seggi.
Il seggio sarà allestito presso la segreteria della scuola o in altro luogo ritenuto idoneo, sempre all’interno della scuola.
Assumono le funzioni di scrutatori, n. 1 genitore e n. 1 dipendente della scuola. Il Presidente del seggio è nominato dall’Ente gestore.
- B. PRINCIPALI COMPITI E FUNZIONI
Il consiglio di Plesso:
elabora indirizzi generali per le attività del plesso sulla base delle finalità fondamentali del progetto educativo;
elabora proposte su come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico;
predispone, di anno in anno, i contributi richiesti alle famiglie, per quote scolastiche, rimborsi accessori alla frequenza, mensa scolastica, trasporto alunni;
fatte salve le competenze del consiglio di classe, del collegio dei docenti nonché dell’Ente gestore, il consiglio interviene con propri pareri sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività dell’intero plesso per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole;
provvede la partecipazione dell’istituto alle attività culturali, sportive e ricreative; esprime pareri circa l’adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, del Plesso;
esprime pareri in merito all’uso dei locali scolastici;
partecipa, con proprio parere, all’elaborazione del Piano dell’offerta formativa.
ASSEMBLEA DEI GENITORI
I genitori degli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della Scuola secondo le modalità previste dai successivi articoli.
Le assemblee dei genitori possono essere di sezione o classe, d’Istituto o di Plesso.
Le assemblee si svolgono nei locali dell’Istituto, in orario non coincidente con quello delle lezioni. La data e l’orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordati di volta in volta con il Coordinatore didattico.
L’assemblea di sezione o classe è convocata dal Coordinatore didattico o su richiesta dei genitori rappresentanti di classe o del 30% dei genitori della classe.
L’assemblea d’Istituto è convocata dal Coordinatore didattico o su richiesta del 20% dei genitori o da tutti i rappresentanti di classe o del Consiglio di Istituto.
L’assemblea di Plesso è convocata dal Legale rappresentante dell’Ente gestore o su richiesta del 20 % dei genitori o dai rappresentanti del Consiglio di Plesso. Si riunisce per discutere l’andamento della scuola, per fornire indicazioni per l’elaborazione del Piano dell’offerta formativa, per suggerire iniziative extracurricolari.